Regolamento
Regolamento di utilizzo dei Risciò
Regole per la circolazione e l'utilizzo delle ciclo-carrozzelle nel Parco del Valentino
Ultimo aggiornamento: 27 luglio 2026
1. Finalità del regolamento
Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle ciclo-carrozzelle a pedalata assistita e muscolare all'interno del Parco del Valentino, al fine di:
- garantire la sicurezza degli utenti e dei pedoni;
- assicurare una mobilità inclusiva e sostenibile;
- disciplinare le responsabilità civili e patrimoniali connesse all'uso del mezzo;
- tutelare il patrimonio pubblico e privato.
2. Caratteristiche del veicolo e riferimenti normativi
Il mezzo è un veicolo a propulsione prevalentemente muscolare, senza o con supporto elettrico, conforme alla disciplina delle biciclette a pedalata assistita prevista dal Codice della Strada italiano.
Il regolamento si conforma:
- al Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992);
- al relativo Regolamento di esecuzione;
- alle norme sulla responsabilità civile ex artt. 2043 e 2050 c.c.;
- alle disposizioni in materia di assicurazione della responsabilità civile;
- alle norme comunali e ai regolamenti del verde pubblico del Comune di Torino.
3. Ambito di circolazione
La circolazione delle ciclo-carrozzelle è consentita esclusivamente:
- sui percorsi pavimentati o espressamente autorizzati;
- negli orari stabiliti dal gestore.
È vietata la circolazione:
- sui prati;
- nelle aree pedonali congestionate;
- durante eventi o manifestazioni ove disposto dall'autorità competente.
4. Requisiti degli utilizzatori
L'utilizzatore deve:
- avere almeno 18 anni;
- essere in condizioni psicofisiche idonee;
- rispettare il Codice della Strada e le norme del presente regolamento.
È vietato:
- guidare sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti;
- utilizzare smartphone o dispositivi che distraggano dalla guida.
L'utilizzatore deve mantenere una velocità adeguata alle condizioni del traffico pedonale.
I pedoni hanno sempre la priorità.
5. Responsabilità civile verso terzi
L'utilizzatore è responsabile dei danni cagionati a persone o cose durante l'uso del mezzo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e delle norme applicabili.
6. Responsabilità per danni al mezzo
L'utilizzatore è responsabile dei danni arrecati al mezzo nei casi di:
- uso improprio;
- negligenza o distrazione;
- violazione del regolamento;
- utilizzo non conforme alle istruzioni ricevute.
7. Deposito cauzionale
Il gestore può prevedere:
- deposito cauzionale;
- franchigia massima;
- penali predeterminate e trasparenti.
8. Incidenti e sinistri
In caso di incidente:
- l'utilizzatore deve fermarsi immediatamente;
- prestare assistenza se necessaria;
- contattare il gestore;
- richiedere l'intervento delle autorità se vi sono feriti.
9. Sanzioni e sospensione del servizio
Il mancato rispetto del regolamento può comportare:
- richiamo;
- sospensione temporanea;
- esclusione dal servizio;
- richiesta di risarcimento danni.
Restano ferme eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada.
10. Tutela del patrimonio del Parco
È vietato:
- arrecare danno al verde;
- uscire dai percorsi autorizzati;
- abbandonare il mezzo in aree non consentite.
L'utilizzatore e il gestore rispondono dei danni ambientali o patrimoniali arrecati secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
11. Foro competente
Tribunale di Torino.
Documenti collegati
Il presente regolamento integra le condizioni di noleggio descritte nei Termini di Utilizzo del sito.